|
|
Roma-6.11.03
La riforma Biagi :
l’attuazione della delega in materia di lavoro (Decreto legislativo 276/03).
Parte prima : Lavoro a progetto e lavoro occasionale .
Con la legge 30/03 e successiva attuazione continua la
riforma del mercato del lavoro. Tale
materia,tra l’altro, dal 1995 riceve continue novità ed integrazioni al punto che la velocità delle stesse ha
creato , crea e creerà notevoli disagi interpretativi ed applicativi agli
addetti ai lavori .
E tale convincimento è ancora più forte quando si compara
quella che era l’intuizione positiva, a parere di chi scrive , della volontà riformatrice del suo ispiratore con
quanto in effetti si è fatto legislativamente, e in modo approssimativo, ad
oggi .
Basta fare alcune riflessioni sul c.d. lavoro a progetto e
sul lavoro occasionale disciplinati al Titolo VII n,Capo I del D.lgs.276/03.
Le vecchie co.co.co. cambiano vestito per entrare nell’
alveo dei c.d. lavori a progetto con novità che dovrebbero rendere più serena la vita agli addetti ai lavori ,ma
così non è .
Infatti ,tale tipologia contrattuale che pur rientra nella
disciplina civilistica prevista dagli artt. 2222 e segg. del c.c. è in un limbo sospeso e
pencolante tra il proibito ed il consentito .
Mi spiego : il legislatore ha voluto bonificare i 2.500.000
co.co.co. in essere prima del 24.10.03 in
quanto gran parte degli stessi erano “presumibilmente” rapporti che
sottintendevano contratti di lavoro subordinato . Però se così è qualcuno ci
deve spiegare come mai si è ammesso in un recentissimo passato un contratto collettivo nazionale di co.co.co.
specifico per i call-center. Si
rimanda gli addetti ai lavori alla
contrattualistica di lavoro specifica .
Ma il punto non è quello dei rimandi e dei rinvii , quanto
piuttosto il disordine che si viene a creare .
1)
le
co.co.co, vecchia disciplina ante d.lgs.276/03, sono ammesse ex art. 61,comma 3
, per :
a) professioni intellettuali , ex
artt.2229 e segg. c.c.,
b) addetti di società sportive
c) componenti cda , collegi sindacali,
revisori , collegi e/o commissioni
d) pensionati di vecchia
Le altre prestazioni di lavoro autonomo , riferite a tale
istituto, per non entrare nel novero dei rapporti di lavoro subordinato , per
presunzione legale , devono avere dal 24.10.03:
E ‘ opportuno sottolineare che il legislatore ha voluto porre
in essere una disciplina particolare anche per le prestazioni di lavoro
occasionale : si qualificano tali le prestazioni non superiori ai 30 gg
lavorativi con lo stesso committente ,e comunque con corrispettivo non
superiore a € 5.000,00 per anno solare .
Orbene , non v’è chi non vede una ampia disputa al prossimo
orizzonte , se non si porrà rimedio al rimedio,tra le
interpretazioni fiscali e previdenziali succedutesi e consolidatesi dal 1995 d
oggi .
L’occasionalità in tal modo non sarà dovuta all’episodicità
e sporadicità della prestazione, bensì ad una prestazione continuata non
superiore ,però , a 30 gg ( … è un bel grattacapo previdenziale e
fiscale!!!).Dovremo applicare la ritenuta del 20 % fiscalmente,ex art.81 TUIR ?
Ma previdenzialmente non sarebbe corretto considerare tali
prestazioni al di fuori dell’ambito GLA, stante la non sporadicità.
Se poi analizziamo le attuali dispute parlamentari sulla finanziaria per il
2004 scopriamo dai media specializzati e
non un’ulteriore impiccio : le collaborazioni occasionali superiori a 5.000,00
€ annui sono occasionali ma non lo sono per l’Inps e quindi andranno in GLA (
vedasi emendamento all’art.44
DL269/03).E per il fisco ?
A prescindere dai legittimi dubbi , che forse in queste ore
saranno auspicabilmente ,risolti dal Ministero del Lavoro ( e direi nono solo )
,vi è da dire che non è chiaro quanto segue :
1)
il
progetto o programma , come più di qualche insigne giurista ha posto ,
costituisce forma o contenuto del contratto ?
2)
il
corrispettivo non è più rimesso all’autonomia delle parti?
3)
Mentre
è chiaro che i rapporti senza progetto possono essere trasformati in contratti
di lavoro subordinato non è altrettanto chiara la possibilità di dimostrare il
contrario da parte del committente con
l’inversione dell’onere della prova , stante la limitazione che tale decreto ha
posto all’attiività della stessa magistratura.
4)
Ma
in sostanza il contratto a progetto , così come novellato, non è forse un misero tertium
genus di rapporto di lavoro subordinato , tra l’altro a termine, con
aliquote previdenziali ormai prossime al 19 % ?
Se queste sono le riforme c’è da chiedersi se non si stava
meglio prima .
Fine prima parte
Dr. Michele Regina
Direttore RR.UU.
Jacorossi Imprese Spa