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Roma-6.11.03

 

La riforma Biagi : l’attuazione della delega in materia di lavoro (Decreto legislativo 276/03).

 

Parte prima : Lavoro a progetto e lavoro occasionale .

 

 

Con la legge 30/03 e successiva attuazione continua la riforma  del mercato del lavoro. Tale materia,tra l’altro, dal 1995 riceve continue novità  ed integrazioni  al punto che la velocità delle stesse ha creato , crea e creerà notevoli disagi interpretativi ed applicativi agli addetti ai lavori .

E tale convincimento è ancora più forte quando si compara quella che era l’intuizione positiva, a parere di chi scrive , della  volontà riformatrice del suo ispiratore con quanto in effetti si è fatto legislativamente, e in modo approssimativo, ad oggi .

 

Basta fare alcune riflessioni sul c.d. lavoro a progetto e sul lavoro occasionale disciplinati al Titolo VII n,Capo I del D.lgs.276/03.

 

Le vecchie co.co.co. cambiano vestito per entrare nell’ alveo dei c.d. lavori a progetto con novità che dovrebbero rendere più serena la vita agli addetti ai lavori ,ma così non è .

 

Infatti ,tale tipologia contrattuale che pur rientra nella disciplina civilistica prevista dagli artt. 2222  e segg. del c.c. è in un limbo sospeso e pencolante  tra il proibito ed il consentito .

 

Mi spiego : il legislatore ha voluto bonificare  i 2.500.000 co.co.co. in  essere prima del 24.10.03 in quanto gran parte degli stessi erano “presumibilmente” rapporti che sottintendevano contratti di lavoro subordinato . Però se così è qualcuno ci deve spiegare come mai si è ammesso in un recentissimo passato  un contratto collettivo nazionale di co.co.co. specifico per i call-center. Si rimanda gli addetti ai lavori  alla contrattualistica di lavoro specifica .

 

Ma il punto non è quello dei rimandi e dei rinvii , quanto piuttosto il disordine che si viene a creare .

1)      le co.co.co, vecchia disciplina ante d.lgs.276/03, sono ammesse ex art. 61,comma 3 , per :

 

 

a)     professioni intellettuali , ex artt.2229 e segg. c.c.,

b)     addetti di società sportive

c)      componenti cda , collegi sindacali, revisori , collegi e/o commissioni

d)     pensionati di vecchia

 

Le altre prestazioni di lavoro autonomo , riferite a tale istituto, per non entrare nel novero dei rapporti di lavoro subordinato , per presunzione legale , devono avere dal 24.10.03:

 

  1. contratto in forma scritta
  2. durata. (tale contratto prevede solo il tempo determinato).
  3. indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi dello stesso , come elemento caratterizzante e fondante il rapporto.
  4. corrispettivo  e relative modalità di corresponsione e disciplina dei rimborsi spese. Per tale aspetto è interessante e preoccupante  la lettura dell’art. 63 dello stesso decreto legislativo che di fatto rinvia a  compensi previsti per collaboratori che prestano analoghe attività nell’azienda o datore di lavoro committente.
  5. forme di coordinamento senza pregiudizio della caratteristica di lavoro autonomo
  6. misure a tutela del lavoro del collaboratore nel rispetto del d.lgs.626/94, così come previsto di fatto per i lavoratori subordinati.

 

E ‘ opportuno sottolineare che il legislatore ha voluto porre in essere una disciplina particolare anche per le prestazioni di lavoro occasionale : si qualificano tali le prestazioni non superiori ai 30 gg lavorativi con lo stesso committente ,e comunque con corrispettivo non superiore a € 5.000,00  per anno solare .

Orbene , non v’è chi non vede una ampia disputa al prossimo orizzonte  , se non si porrà rimedio al rimedio,tra le interpretazioni fiscali e previdenziali succedutesi e consolidatesi dal 1995 d oggi .

L’occasionalità in tal modo non sarà dovuta all’episodicità e sporadicità della prestazione, bensì ad una prestazione continuata non superiore ,però , a 30 gg ( … è un bel grattacapo previdenziale e fiscale!!!).Dovremo applicare la ritenuta del 20 % fiscalmente,ex art.81 TUIR ?

Ma previdenzialmente non sarebbe corretto considerare tali prestazioni al di fuori dell’ambito GLA, stante la non sporadicità.

Se poi analizziamo le attuali  dispute parlamentari sulla finanziaria per il 2004  scopriamo dai media specializzati e non un’ulteriore impiccio : le collaborazioni occasionali superiori a 5.000,00 € annui sono occasionali ma non lo sono per l’Inps e quindi andranno in GLA ( vedasi emendamento  all’art.44 DL269/03).E per il fisco ?

 

A prescindere dai legittimi dubbi , che forse in queste ore saranno auspicabilmente ,risolti dal Ministero del Lavoro ( e direi nono solo ) ,vi è da dire che non è chiaro quanto segue :

 

1)     il progetto o programma , come più di qualche insigne giurista ha posto , costituisce forma o contenuto del contratto ?

2)     il corrispettivo non è più rimesso all’autonomia delle parti?

3)     Mentre è chiaro che i rapporti senza progetto possono essere trasformati in contratti di lavoro subordinato non è altrettanto chiara la possibilità di dimostrare il contrario da parte  del committente con l’inversione dell’onere della prova , stante la limitazione che tale decreto ha posto all’attiività della stessa magistratura.

4)     Ma in sostanza il contratto a progetto , così come novellato, non è forse un  misero tertium genus di rapporto di lavoro subordinato , tra l’altro a termine, con aliquote previdenziali ormai prossime al 19 % ?

 

Se queste sono le riforme c’è da chiedersi se non si stava meglio prima .

 

Fine prima parte

 

Dr. Michele Regina

Direttore RR.UU.

Jacorossi Imprese Spa

michele.regina@jacorossi.it