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Roma 6.1.04

 

La riforma Biagi : l’attuazione della delega in materia di lavoro (Decreto legislativo 276/03).

 

 

Parte seconda : il nuovo part-time .

 

 

Il Decreto legislativo 276/03  innova ,tra gli altri,  anche l’istituto del lavoro a tempo parziale , meglio conosciuto come part-time.

Tale variante al contratto full-time  era già  stato recentemente rivisitato dal D.Lgs. 61/2000.

Il nuovo Decreto legislativo  di che trattasi si pone lo scopo di incentivare maggiormente  il ricorso al part-time snellendo e sburocratizzando l’istituto .

 

E’ necessario un  breve cenno sui termini  dell’’istituto :

Part-time è l’orario di lavoro stabilito nel contratto individuale ed inferiore al contratto di lavoro a tempo pieno , ovvero orario normale di lavoro ( secondo la denominazione normativa  del d.lgs 66/03) .

Il part-time può essere  :

a)     orizzontale ,quando l’orario giornaliero è inferiore a quello stabilito dal CCNL applicato

b)     verticale, l’orario è a tempo pieno per alcuni periodi determinati della settimana , del mese o dell’anno

c)      misto ,è un mix delle due fattispecie suesposte.

 

In sintesi vediamo le novità introdotte :

 

Il  lavoro supplementare .

 

Rappresenta il prolungamento dell’orario previsto nel contratto di lavoro individuale fino a concorrenza del parametro full-time ed è ammesso nel  part-time orizzontale .

 

Alla contrattazione collettiva è demandato  :

1)     il numero massimo delle ore  effettuabili

2)     le causali del ricorso, anche di tipo soggettivo

3)     le conseguenze, di natura anche non economica, derivanti dal superamento del tetto massimo

 

In assenza di norme di CCNL il lavoro supplementare è ammesso solo in presenza di accordo individuale con il lavoratore. Il consenso può essere espresso anche per fatti concludenti .

 

Viene soppresso il limite del 10 % della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale per l’effettuazione di ore di  prestazione supplementare .Viene altresì soppressa la maggiorazione retributiva del  50 % per le ore  supplementari per il supermento del tetto del citato 10 % .

 

Viene soppresso il diritto al consolidamento dell’orario per il lavoro supplementare svolto in via meramente non occasionale.

 

Le clausole flessibili  ed elastiche .

 

Il decreto legislativo  distingue le due fattispecie.

 

Si ha  clausola flessibile   quando è data la possibilità al datore di lavoro di poter variare entro limiti la distribuzione dell’orario di lavoro contrattualmente convenuta  senza incrementi di orario .

La contrattazione collettiva individua condizioni e modalità ,nonché le compensazioni , che possono essere come sopra anche non di natura economica.

Il preavviso per attivare la flessibilità è di 2 giorni , in luogo dei 10 previsti dalla previgente normativa.

La clausola flessibile deve essere apposta per patto scritto, con l’assistenza eventuale, a discrezione del lavoratore, di un rappresentante sindacale, ovvero già nel contratto di assunzione.

Nel caso in cui il CCNL non preveda tale clausola la stessa può essere posta in essere per pattuizione individuale .

Viene soppresso il diritto al ripensamento .

 

Si ha  clausola elastica , solo nel part-time di tipo verticale o misto,  quando è data la possibilità al datore di lavoro di poter variare ad incremento l’orario di lavoro contrattualmente convenuto.

Si rimanda a quanto sopra detto per le clausole flessibili per i rinvii alla contrattazione collettiva ed alle pattuizioni individuali e termini di preavviso .

 

 

Altre norme eliminate .

 

Viene eliminato il diritto di precedenza a favore dei lavoratori a tempo parziale in caso di assunzione a tempo pieno , ovvero orario normale di lavoro , ex dlgs 66/03 .

La trasformazione del rapporto full-time in part-time non prevede più l’assistenza sindacale.

Rimane confermata, però,la convalida della trasformazione del contratto da full-time in part-time presso la DPL .

Non v’è obbligo di motivare il rifiuto di trasformazione del rapporto da full-time in part-time.

A tale riguardo, però il decreto ha previsto invece l’obbligatorietà della trasformazione del rapporto full-time in part-time nel caso di malattie gravi del lavoratore in relazione alle Sue ridotte capacità lavorative , con obbligo , a richiesta del lavoratore, del ripristino successivo del full-time.

Non vi è più l’obbligo di inviare la comunicazione alla DPL dell’assunzione del lavoratore part-time mediante l’inoltro di copia del  contratto individuale dello stesso .

Rimane l’obbligo di comunicare la trasformazione del tempo parziale in full-time nei 5 gg successivi (d. lgs.  297/02 ) .

I lavoratori a tempo parziale per tutti gli istituti di legge sono computati per le ore effettivamente prestate; viene abolita ,pertanto , la circostanza che per i soli effetti della L. 300/70 erano computati come unità intere.

 

Fine seconda parte

 

Dr. Michele Regina

Direttore RR.UU

Jacorossi Imprese Spa

Michele.regina@jacorossi.it