|
|
Roma
6.1.04
La riforma Biagi :
l’attuazione della delega in materia di lavoro (Decreto legislativo 276/03).
Parte seconda : il nuovo part-time .
Il Decreto legislativo 276/03 innova ,tra gli altri, anche l’istituto del lavoro a tempo parziale
, meglio conosciuto come part-time.
Tale variante al contratto full-time era già stato recentemente rivisitato dal D.Lgs.
61/2000.
Il nuovo Decreto legislativo di che trattasi si pone lo scopo di
incentivare maggiormente il ricorso al
part-time snellendo e sburocratizzando
l’istituto .
E’ necessario un
breve cenno sui termini
dell’’istituto :
Part-time è l’orario
di lavoro stabilito nel contratto individuale ed inferiore al contratto di
lavoro a tempo pieno
, ovvero orario normale di lavoro (
secondo la denominazione normativa del
d.lgs 66/03) .
Il part-time può essere
:
a)
orizzontale ,quando l’orario giornaliero è
inferiore a quello stabilito dal CCNL applicato
b)
verticale, l’orario è a tempo pieno per
alcuni periodi determinati della settimana , del mese o dell’anno
c)
misto ,è un mix delle due fattispecie
suesposte.
In sintesi vediamo le novità introdotte :
Il lavoro supplementare .
Rappresenta il prolungamento dell’orario previsto nel
contratto di lavoro individuale fino a concorrenza del parametro full-time ed è
ammesso nel part-time orizzontale .
Alla contrattazione collettiva è demandato :
1)
il
numero massimo delle ore effettuabili
2)
le
causali del ricorso, anche di tipo soggettivo
3)
le
conseguenze, di natura anche non economica, derivanti dal superamento del tetto
massimo
In assenza di norme di CCNL il lavoro supplementare è
ammesso solo in presenza di accordo individuale con il lavoratore. Il consenso
può essere espresso anche per fatti concludenti .
Viene soppresso il
limite del 10 % della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale per
l’effettuazione di ore di prestazione
supplementare .Viene altresì soppressa la maggiorazione retributiva del
50 % per le ore supplementari
per il supermento del tetto del citato 10 % .
Viene soppresso il
diritto al consolidamento dell’orario per il lavoro supplementare svolto in
via meramente non occasionale.
Le clausole
flessibili ed elastiche .
Il decreto legislativo
distingue le due fattispecie.
Si ha clausola flessibile quando è data la possibilità al datore di
lavoro di poter variare entro limiti la distribuzione dell’orario di lavoro
contrattualmente convenuta senza
incrementi di orario .
La contrattazione collettiva individua condizioni e
modalità ,nonché le compensazioni , che possono essere come sopra anche non di
natura economica.
Il preavviso per
attivare la flessibilità è di 2 giorni , in luogo dei 10 previsti dalla
previgente normativa.
La clausola flessibile deve essere apposta per patto
scritto, con l’assistenza eventuale, a discrezione del lavoratore, di un
rappresentante sindacale, ovvero già nel contratto di assunzione.
Nel caso in cui il CCNL non preveda tale clausola la stessa
può essere posta in essere per pattuizione individuale .
Viene soppresso il diritto
al ripensamento .
Si ha clausola elastica , solo nel part-time di tipo
verticale o misto, quando è data la
possibilità al datore di lavoro di poter variare ad incremento l’orario di
lavoro contrattualmente convenuto.
Si rimanda a quanto sopra detto per le clausole flessibili
per i rinvii alla contrattazione collettiva ed alle pattuizioni individuali e
termini di preavviso .
Altre norme eliminate .
Viene eliminato il
diritto di precedenza a favore dei lavoratori a tempo parziale in caso di
assunzione a tempo pieno , ovvero orario
normale di lavoro , ex dlgs 66/03 .
La trasformazione del rapporto full-time in part-time non
prevede più l’assistenza sindacale.
Rimane confermata, però,la convalida della trasformazione
del contratto da full-time in part-time presso la DPL .
Non v’è obbligo di motivare
il rifiuto di trasformazione del rapporto da full-time in part-time.
A tale riguardo, però il decreto ha previsto invece
l’obbligatorietà della trasformazione del rapporto full-time in part-time nel
caso di malattie gravi del lavoratore in relazione alle Sue ridotte capacità
lavorative , con obbligo , a richiesta del lavoratore, del ripristino
successivo del full-time.
Non vi è più l’obbligo di inviare la comunicazione alla DPL
dell’assunzione del lavoratore part-time mediante l’inoltro di copia del
contratto individuale dello stesso .
Rimane l’obbligo di comunicare la trasformazione del tempo
parziale in full-time nei 5 gg successivi (d. lgs. 297/02 ) .
I lavoratori a tempo parziale per tutti gli istituti di legge
sono computati per le ore effettivamente prestate; viene abolita ,pertanto , la
circostanza che per i soli effetti della
L. 300/70 erano computati come unità intere.
Fine seconda parte
Dr. Michele Regina
Direttore RR.UU
Jacorossi Imprese Spa