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Roma 3.10.04
La riforma del
sistema pensionistico : prime riflessioni sull’ incentivo al posticipo della
pensione di anzianità e riflessi
operativi sul rapporto di lavoro
dipendente .
Fonti : Legge 243/04 -
DM MINLAVORO 21.09.04- MESSAGGIO INPS 22..09.04 –CIRC.MINLAVORO 30.9.04.
La riforma in oggetto per quanto attiene il nuovo istituto
dell’incentivo al posticipo del
pensionamento di anzianità realizza una situazione nuova e con maggiori oneri
,a parere di chi scrive , per le aziende e con benefici da valutare caso per
caso per i lavoratori.
Più in particolare veniamo alla norma :
coloro i quali, appartenenti al solo settore privato , che nel periodo 2004-2007 posticipano
volontariamente,avendone ovviamente i requisiti, il pensionamento di anzianità
optano anche per il non accredito
dei contributi alla gestione IVS per lo
stesso periodo nel curriculum previdenziale . Pertanto detti contributi non
entreranno nel coacervo utile ai fini pensionistici.
Per detto motivo , per il legislatore del sistema
pensionistico ,innovando anche la norma fiscale, i contributi non
versati dal datore di lavoro per effetto dell’esercizio dell’opzione andranno recuperati in busta paga del
dipendente.
Ciò vuol dire ,prendendo il caso generale della
contribuzione IVS che si versa all’INPS pari al 32,70% della retribuzione
imponibile ( compresa la quota del lavoratore) che il lavoratore avrà diritto
all’intera quota risparmiata in busta
paga .
Tale quota seconda la novella del legislatore anche ai fini
fiscali sarà devoluta per intero in busta paga senza alcuna decurtazione per oneri fiscali o
previdenziali . Esempio : retribuzione lorda mese € 1000,00, quota destinata
per intero in busta paga ed ad integrazione del totale l netto = € 327,00.
L’opzione del lavoratore dovrà essere espressa in presenza dei requisiti ( anagrafico e
contributivi o solo contributivi) e
della relativa finestra secondo i
modi previsti dal DM del Welfare e dalla
Circolare INPS citati al fine di
consentire il corretto comportamento per le aziende e l’INPS .
Nel caso di ritardo di risposte da parte dell’INPS relativamente alla
certificazione contributiva il datore di lavoro restituirà al lavoratore le somme trattenute e versate .
Il lavoratore che esprime l’opzione non può ricevere risposta
negativa da parte dell’azienda, neppure se la stessa è in crisi.
Tale opzione , di fatto e di diritto obbligatoria
per le aziende ,in relazione all’emanazione di appositi prossimi decreti, non sarà tale nel
caso di eventuale posticipo della
pensione di vecchiaia .
Si precisa che il c.d. bonus del 32,70 % da destinare al
lavoratore non esclude che l’azienda non
debba versare le contribuzioni per DS ,FGTR , CUAF,indennità di malattia
,indennità di maternità ,CIGs ,Mobilità.
Ciò ,ovviamente comporta per gli addetti ai lavori del
settore amministrazione del personale un doppio conteggio con evidenti maggiori oneri per le aziende
per la contabilizzazione di quanto escluso e quanto incluso per le
contribuzioni minori.
Inoltre, non sono da dimenticare tutti i casi di situazioni
di fatto e coperte da contribuzioni figurative
previste da norme di legge, come
del resto ricordato nella Circolare del
MINLavoro del 30.9.04.
Tali situazioni , esempio malattia , cigs,congedi , infortuni
ovvero sgravi per legge 407/90, ovvero per contratti di inserimento o reinserimento
,benefici per dlgs 81/00 ( LSU) o per
legge 223/91 ( assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità) , comportano
non solo una complicazione ulteriore
per le aziende in termini di contabilizzazione paghe ma anche una seria valutazione per il lavoratore per tutti
quei casi di drastica riduzione del bonus
fino all’azzeramento dello
stesso.
Quanto sopra per esprimere , da addetto ai lavori ,
perplessità circa l’invarianza di
costo per le aziende e/o consulenti per
dette opzioni.
Ulteriore difficoltà per le aziende , che dovrà ,sempre a
parere di chi scrive, essere dipanata a
brevissimo ,salvo variazioni dell’ultim’ora ancora ignote, è costituita
dall’abrogazione dell’art. 75 L.388/2000
che consentiva la fruizione di
benefici attuali per le aziende e differiti per il lavoratore al momento del
pensionamento effettivo nel caso di
opzione al posticipo ante-litteram.
Nonostante quanto sopra è di tutta evidenza che i
lavoratori che avranno i requisiti e che esprimeranno in questo mese la loro
opzione dal mese di novembre p.v. avranno un positivo incremento in busta paga per quanto non versato , compresa la
maggiorazione dell1%, e questo fino al 31.12.07 , ovvero fino al minor periodo dovuto all’effettivo
pensionamento .
A parere di chi scrive non sembra che detto incentivo sia
da escludere dall’imponibile per il calcolo del TFR , con conseguente
miglioramento , quindi , di tale voce per il lavoratore .
Da ultimo , ma solo per riflessione più che fugace sull’impatto delle riforma pensionistica nell’amministrazione del personale, è bene ricordare che dal 1.1.08 la libera
recedibilità nel rapporto di lavoro sarà
definitivamente elevata a 65 anni di
età. Ciò è come dire, umoristicamente, ma non troppo(!),che” al lavoro ci devi stare per forza , anche quando è l’azienda che
vorrebbe invitarti all’esodo”.
Con riserva di maggiori approfondimenti e/o integrazioni .
Dr. Michele Regina
Direttore del Personale
Jacorossi Imprese Spa