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Roma 3.10.04

 

La riforma del sistema pensionistico : prime riflessioni sull’ incentivo al posticipo della pensione di anzianità  e riflessi operativi  sul rapporto di lavoro dipendente .

 

Fonti : Legge 243/04 - DM MINLAVORO 21.09.04- MESSAGGIO INPS 22..09.04 –CIRC.MINLAVORO 30.9.04.

            

 

La riforma in oggetto per quanto attiene il nuovo istituto dell’incentivo al posticipo del pensionamento di anzianità realizza una situazione nuova e con maggiori oneri ,a parere di chi scrive , per le aziende e con benefici da valutare caso per caso per i lavoratori.

 

Più in particolare veniamo alla norma :

coloro i quali, appartenenti al solo settore privato , che  nel periodo 2004-2007 posticipano volontariamente,avendone ovviamente i requisiti, il pensionamento di anzianità optano anche per il non accredito dei contributi alla gestione IVS  per lo stesso periodo nel curriculum previdenziale . Pertanto detti contributi non entreranno nel coacervo  utile ai fini pensionistici.

 

Per detto motivo , per il legislatore del sistema pensionistico ,innovando anche la norma fiscale, i contributi non versati dal datore di lavoro per effetto dell’esercizio dell’opzione  andranno recuperati in busta paga del dipendente.

 

Ciò vuol dire ,prendendo il caso generale della contribuzione IVS che si versa all’INPS pari al 32,70% della retribuzione imponibile ( compresa la quota del lavoratore) che il lavoratore avrà diritto all’intera quota risparmiata in busta paga .

Tale quota seconda la novella del legislatore anche ai fini fiscali sarà devoluta per intero in busta paga  senza alcuna decurtazione per oneri fiscali o previdenziali . Esempio : retribuzione lorda mese € 1000,00, quota destinata per intero in busta paga ed ad integrazione del totale l netto = € 327,00.

 

L’opzione del lavoratore dovrà essere espressa  in presenza dei requisiti ( anagrafico e contributivi o solo contributivi)  e della relativa finestra secondo i modi previsti  dal DM del Welfare e dalla Circolare INPS  citati al fine di consentire il corretto comportamento per le aziende e l’INPS .

Nel caso di ritardo di risposte  da parte dell’INPS relativamente alla certificazione contributiva il datore di lavoro restituirà  al lavoratore le somme trattenute e versate .

 

Il lavoratore che esprime l’opzione non può ricevere risposta negativa da parte dell’azienda, neppure se la stessa è in crisi.

Tale opzione , di fatto e di diritto  obbligatoria per le aziende ,in relazione all’emanazione di  appositi prossimi decreti, non sarà tale nel caso di eventuale  posticipo della pensione di vecchiaia .

 

Si precisa che il c.d. bonus del 32,70 % da destinare al lavoratore  non esclude che l’azienda non debba versare le contribuzioni per DS ,FGTR , CUAF,indennità di malattia ,indennità di maternità ,CIGs ,Mobilità.

 

Ciò ,ovviamente comporta per gli addetti ai lavori del settore amministrazione del personale un doppio conteggio  con evidenti maggiori oneri per le aziende per la contabilizzazione di quanto escluso e quanto incluso per le contribuzioni minori.

 

Inoltre, non sono da dimenticare tutti i casi di situazioni di fatto e coperte da contribuzioni figurative   previste da norme di legge, come del resto  ricordato nella Circolare del MINLavoro del 30.9.04.

Tali situazioni , esempio malattia , cigs,congedi , infortuni ovvero sgravi per legge 407/90, ovvero per  contratti di inserimento o reinserimento ,benefici per  dlgs 81/00 ( LSU) o per legge 223/91 ( assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità) , comportano non solo una complicazione ulteriore per le aziende in termini di contabilizzazione paghe  ma anche una seria  valutazione per il lavoratore per tutti quei  casi di drastica riduzione del bonus  fino all’azzeramento dello stesso.

 

Quanto sopra per esprimere , da addetto ai lavori , perplessità circa l’invarianza di costo per le aziende e/o consulenti  per dette opzioni.

 

Ulteriore difficoltà per le aziende , che dovrà ,sempre a parere di chi scrive,  essere dipanata a brevissimo ,salvo variazioni dell’ultim’ora ancora ignote, è costituita dall’abrogazione dell’art. 75 L.388/2000  che consentiva la fruizione di benefici attuali per le aziende e  differiti per il lavoratore al momento del pensionamento effettivo  nel caso di opzione al posticipo ante-litteram.

 

Nonostante quanto sopra è di tutta evidenza che i lavoratori che avranno i requisiti e che esprimeranno in questo mese la loro opzione dal mese di novembre p.v. avranno un positivo incremento in busta paga  per quanto non versato , compresa la maggiorazione dell1%, e questo fino al 31.12.07 , ovvero fino al  minor periodo dovuto all’effettivo pensionamento .

 

A parere di chi scrive non sembra che detto incentivo sia da escludere dall’imponibile per il calcolo del TFR , con conseguente miglioramento , quindi , di tale voce per il lavoratore .

 

Da ultimo , ma solo per riflessione più che fugace  sull’impatto delle riforma pensionistica  nell’amministrazione del personale,  è bene ricordare che dal 1.1.08 la libera recedibilità  nel rapporto di lavoro sarà definitivamente elevata  a 65 anni di età. Ciò è come dire, umoristicamente, ma non troppo(!),che” al lavoro ci devi stare  per forza , anche quando è l’azienda che vorrebbe invitarti all’esodo”.

 

 

Con riserva di maggiori approfondimenti e/o integrazioni .

 

Dr. Michele Regina

Direttore del Personale

Jacorossi Imprese Spa

Michele.regina@jacorossi.it