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Casi di sospensione contributiva e versamenti al fondo gestione tesoreria.
L’Inps con messaggio 23735 affronta la problematica delle sospensioni contributive in caso di calamità relativamente al versamento del TFR al fondo tesoreria.
Come è noto dal 1.1.07 , per effetto delle innovazioni introdotte dalla L.296/07 al d.lgs, 252/05 , i dipendenti delle aziende con oltre 49 dipendenti se intendono conservare il proprio TFR obbligano i propri datori di lavoro al versamento delle quote relative all’apposito fondo di tesoreria presso l’INPS con le modalità previste per il pagamento degli altri contributi previdenziali all’ente medesimo.
Siccome il versamento delle quote di TFR al fondo suddetto ha , per legge, caratteristica di contribuzione previdenziale analoga a quella obbligatoria dovuta da tutti i datori di lavoro e senza alcuna agevolazione, nel caso in cui vi sia una delle cause sospensive del versamento dei contributi dovute ad eventi naturali anche il tfr che confluisce alla gestione tesoreria segue la stessa sorte.
Quindi in presenza del provvedimento della sospensione dei contributi attinente la fase della riscossione si sospende il versamento anche delle quote del tfr insieme agli altri contributi di legge, salvo il versamento successivo nei modi stabiliti nel provvedimento medesimo.
Se invece per effetto della calamità naturale dovesse emergere insieme alla sospensione dei contributi anche la riduzione degli stessi ciò non potrà riguardare le quote di TFR in quanto ope legis non compete alcuna agevolazione nel versamento .
Trattandosi quindi di opzione per il mantenimento del TFR è logico per l’Inps affermare che nel caso in cui si tratti di TFR destinato alla previdenza complementare residuale per effetto del silenzio del dipendente , ed in assenza quindi di fondi negoziali, ciò che confluisce a FONDINPS non subisce in caso di sospensione il differimento dei termini di versamento .
Michele Regina
4.10.07