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Patto di non concorrenza

 

A volte il datore di lavoro ha l'esigenza di evitare che i propri lavoratori, dopo la cessazione del rapporto, possano lavorare per società concorrenti e trasmettere alle stesse le conoscenze apprese nel corso del rapporto di lavoro.

Tale esigenza ha avuto positivo riconoscimento nell'art. 2125 c.c. che consente al datore di lavoro di stipulare con il lavoratore un patto di non concorrenza per un periodo successivo al termine del rapporto di lavoro. Naturalmente l'interesse del datore deve essere contemperato a quello del lavoratore, nei confronti del quale, ovviamente, la pattuizione non deve essere di portata tale da impedire o pregiudicare gravemente l'attività lavorativa.

 

1.- Limiti.

Al fine di tutelare la posizione del lavoratore, l'art. 2125 c.c. circoscrive la validità del patto a precisi limiti di durata, di luogo e di oggetto.

In particolare, la durata del vincolo imposto al lavoratore non può essere superiore a cinque anni per i dirigenti e a tre anni negli altri casi con la conseguenza che, qualora venisse stipulata una durata superiore, il vincolo sarebbe inoperante per il periodo successivo ai limiti massimi indicati. E' necessario, a pena di nullità, che la limitazione spaziale non sia eccessivamente penalizzante per il lavoratore e l'oggetto del patto deve riguardare il solo bagaglio professionale del lavoratore non potendo il datore di lavoro pretendere una rinuncia troppo ampia e generica. In proposito, si rileva che sarebbe nullo il patto di non concorrenza che preveda il divieto per il lavoratore di svolgere qualsiasi attività che entri in concorrenza con quello di produzione e vendita del datore di lavoro, in quanto un tale patto si sostanzierebbe in un limite tale da impedire e rendere estremamente difficile per il lavoratore l'esercizio di ogni altra attività lavorativa coerente con le proprie attitudini professionali.

Infine, il patto deve essere stabilito per iscritto a pena di nullità. Si sottolinea che, al fine di evitare la declaratoria di nullità, la forma scritta deve riguardare tutti gli elementi del patto presi in considerazione dalla surrichiamata norma.

 

2. Stipulazione del patto:

Le parti possono concordare la stipulazione di un patto di non concorrenza contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, in costanza di rapporto ovvero al termine del rapporto stesso.

In ogni caso il patto è destinato a valere dopo l'estinzione del rapporto medesimo in quanto, nel corso del rapporto, il lavoratore è comunque tenuto al dovere di fedeltà a norma dell'art. 2105 c.c.

Se il datore sottopone al lavoratore l'approvazione del patto di non concorrenza contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro ovvero al termine del rapporto non sorgono particolari problemi interpretativi in quanto il lavoratore non si trova in una posizione di dipendenza economica e può liberamente scegliere se sottoscrivere o meno il patto di non concorrenza proposto dal datore.

Diverso è il caso di sottoscrizione del patto di non concorrenza nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato.

Secondo alcuni, atteso che il patto di non concorrenza si sostanzia in una limitazione delle facoltà del lavoratore, la sottoscrizione di tale patto costituirebbe una rinuncia da parte del dipendente, come tale impugnabile ex art. 2113 c.c.

Per evitare un tale rischio sarebbe opportuno procedere alla sottoscrizione del patto di non concorrenza avanti le organizzazioni sindacali ovvero avanti la Commissione di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Secondo altri, invece, il patto di non concorrenza, seppur limitativo del facoltà del lavoratore, non integra un'ipotesi di violenza morale, per cui il dipendente non potrebbe agire per ottenere l'invalidità del patto di non concorrenza sottoscritto dopo la costituzione del rapporto di lavoro.

 

3.- Corrispettivo:

A fronte della rinuncia a svolgere un'attività che sia in concorrenza con quella dell'ex-datore di lavoro, al lavoratore spetta un compenso che deve essere adeguato al sacrificio richiesto.

In proposito, la norma non stabilisce dei criteri per la quantificazione del corrispettivo, comunque è opportuno che questo non sia simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto alle limitazioni imposte al lavoratore. Ad esempio, le parti potrebbero stabilire il compenso come percentuale dello stipendio, da corrispondersi insieme a questo. In tal caso, il datore dovrà specificare che alla retribuzione viene aggiunto un ulteriore importo il quale viene pagato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza. Solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile verificare la congruità del compenso pagato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore ed evitare che il corrispettivo venga considerato come semplice aumento della retribuzione e per l'effetto ne venisse dichiarata la nullità.

Inoltre, specificando l'ammontare del corrispettivo è più agevole individuare quanto è stato pagato dal datore nel caso in cui il patto di non concorrenza venga dichiarato nullo.

In caso di declaratoria di nullità del patto, infatti, le somme pagate al lavoratore rimarrebbero prive di causa e costituirebbero ingiustificato arricchimento del lavoratore, legittimando il datore di lavoro a richiederne la restituzione.

 

4. Natura corrispettivo:

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del corrispettivo spettante al lavoratore, le parti possono stabilire che il compenso venga corrisposto in costanza di rapporto ovvero al termine dello stesso.

Qualora il corrispettivo venga corrisposto in costanza di rapporto, è stato ritenuto che lo stesso abbia natura retributiva e, di conseguenza, concorre a formare la base per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Inoltre, il compenso è sottoposto allo stesso trattamento fiscale e contributivo della retribuzione del lavoratore.

Qualora, invece, il corrispettivo del patto di non concorrenza venga pagato al termine del rapporto di lavoro, indifferentemente se corrisposto in un'unica soluzione ovvero in pagamenti periodici, esso è assoggettato al medesimo regime fiscale di tassazione separata del trattamento di fine rapporto e non è soggetto a contribuzione previdenziale.

 

Con il patto di non concorrenza, infine, il datore di lavoro può prevedere, in caso di violazione del medesimo, il pagamento di una penale da parte del lavoratore. In tal caso il datore deve solo provare l'avvenuta violazione del patto per ottenere il pagamento della penale senza dover provare l'effettivo danno subito.

In ipotesi di inadempimento del patto di non concorrenza da parte del lavoratore, oltre al pagamento della penale se prevista, il datore di lavoro può chiedere l'ordine di inibizione all'espletamento di attività in violazione del patto.

 

Avv.MassimoWascke

Studio De Luca

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