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Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
LEGGE 14 febbraio 2003,
n.30
(G.U. n. 47 del 26.02.2003)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. - Delega al Governo
per la revisione della disciplina dei servizi pubblici
e privati per l'impiego, nonchè in materia di
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente
di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro
e a migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di
disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema
del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle
procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del
sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente
e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze
previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare
riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo
dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonchè
sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le
norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa
la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o
accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla
lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato
sanzionatorio, con previsione di sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello
Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del
sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle
funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di
lavoro individuali e plurime, nonchè alla risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle
funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla
gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione
europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province
delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di
coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di
un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g) ridefinizione
del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di
evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio
statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli
operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e
pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base
all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di
gravidanza, nonchè ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro. E' altresì fatto divieto di raccogliere,
memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori
che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al
loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro
tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei
cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da
prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso
e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al
lavoro;
h) eliminazione del vincolo dell'oggetto
sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i
soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di
graduale adeguamento per le società già autorizzate;
i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari
pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano
adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè alle
università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo,
altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata
dall'Italia in data 1º febbraio 2000;
l) abrogazione della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti
criteri direttivi:
1) autorizzazione della
somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai
sensi della lettera l);
2) ammissibilità della
somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di
ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri
di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi
di comando e distacco, nonchè di interposizione
illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero
si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della
solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro
altrui;
5) trattamento assicurato ai
lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non
inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della
disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì
specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di
intermediazione privata nonchè un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del
lavoro minorile;
7) utilizzazione del
meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini
della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla
base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che
tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte
dell'appaltatore;
m) attribuzione della facoltà ai gruppi di
impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonchè ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le
normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che
sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 18, che ha modificato
l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine
di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui
seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della
disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario
coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del
12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti;
2) previsione del requisito
dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo
trasferimento;
3) previsione di un regime
particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui
all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di
appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici
delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e
incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2. -
Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e
di tirocinio
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di
occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto
dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n.
196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda,
confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di
una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i
sistemi della istruzione e della formazione, nonchè
il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti
bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie
in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di
realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a
favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro
nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento
al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta
del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema
formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli
articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata
variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della
attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonchè,
con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di
apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e
prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di
razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di
lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti
ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d),
nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle
donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per
l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di
superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle
procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai
contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione
femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in
relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di
occupazione in generale, per effetto della ridefinizione
degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti,
linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti
dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale,
anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo,
determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di
attuazione dell'attività formativa in azienda.
Art. 3. -
Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo
parziale
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a
prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a
favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di
partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai
55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni
di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del
consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti
collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme
flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del
lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera
a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al
lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed
elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte
dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni
disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a
tempo parziale, fermo restando il rispetto dei principi e delle regole
contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilità
pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto
dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le
norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla
dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità
produttiva;
g) integrale estensione al settore
agricolo del lavoro a tempo parziale.
Art. 4. - Delega al Governo
in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione
delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennità
cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei
confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da
soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da
lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo
produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o
di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non
obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro,
non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di
godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di
lavoro temporaneo, completa estensione al settore agricolo del lavoro
temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
1) ricorso alla forma del
lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma
della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il
principio pro rata temporis;
2) completa estensione al
settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente
applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni
coordinate e continuative:
1) previsione della
stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino
la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi
di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione, nonchè l'indicazione di un
corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del
lavoro;
2) differenziazione rispetto
ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare
con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento
della prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione della
fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele
fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con
particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonchè
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato
sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle
disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi
dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle
parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro
occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a
opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza
fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero
in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni
corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai
sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite
fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di
lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f) configurazione specifica come
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle
prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo
di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attività agricole.
Art. 5. -
Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro
1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione
dei rapporti di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale
della procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto
alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a
iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi
competenze in materia, o anche università;
c) definizione delle modalità di
organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa
documentazione;
d) indicazione del contenuto e della
procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al
contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con
esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea
qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto alla
certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente
realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede
di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di
procedura civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si
intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che
gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione
permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del
programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle
parti in sede di certificazione e il programma attuato. In
caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità
giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento
tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della
competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e
il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e
transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà
abdicativa o transattiva
delle parti stesse;
h) estensione della procedura di
certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la
tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle
disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore,
da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6. - Esclusione
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle
pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
Art. 7. -
Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a
5
1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei
ministri e corredati da una apposita relazione cui è
allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli
da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8. -
Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro
1. Allo scopo di definire
un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il
Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle
politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di
lavoro, nonchè per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie
individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed
efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni
alla prevenzione e promozione dell'osservanza della
disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del
trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza
degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra
la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle
controversie individuali;
c) ridefinizione
dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale
del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla
direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la
soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni
conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attività
ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di
previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con
compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero
ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo
altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore
del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi
di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali,
con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni
regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla
direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza
del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai
criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente
articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 9. - Modifiche alla
legge 3 aprile 2001, n. 142
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo,
le parole: "e distinto" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "L'esercizio dei diritti di cui al titolo
III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con
lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi
tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni
di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso
proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri
e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6";
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro si estingue
con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel
rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e
2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza
del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole:
"Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre
2003";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le
parole: "del comma 1", sono inserite le seguenti: "nonchè all'articolo 3, comma 2-bis" e le parole:
"ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai
contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3" sono sostituite
dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo
3, comma 1";
g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile
l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento
all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio".
Art. 10. -
Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71
1. L'articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.
151, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo).
- 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera
di applicazione degli accordi e contratti collettivi
nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il
riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale
rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.