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DECRETO LEGISLATIVO
10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 235 del 9-10-2003-
Suppl. Ordinario n.159)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio
2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; E m a
n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di
applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30,
si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel
rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di
cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre
1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari
opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la
qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto
formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle
aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni
a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo
statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in
cui sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili
e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente,
di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento
lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature
idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione
medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del
contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze
e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di
reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati
strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata
all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento
della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo
Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per
il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi
al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per
il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra
domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del
lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in
cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro
possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente
scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita';
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di
attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale
del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio
2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con
la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui
vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche'
riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che
e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente
a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti
con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti
i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m)
«associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t
a'
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo
di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di
inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una
prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato
del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando
il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per
i soggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione
dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che
forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di
riferimento anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo
tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la
realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo
regime sanzionatorio.
Capo I Regime
autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita'
specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali viene
fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione
delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a
tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i
termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della
attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte
le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalita'
della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui e'
subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e
le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo
relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera
a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo'
essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti
giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di
capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e)
e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o
per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per
delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o
per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da
leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati
da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative,
gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di
conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu'
nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi
indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20,
oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui
alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e
12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se
non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione
del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di
autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni
universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico
riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando
l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di
cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a
condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che
siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo
articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita'
di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e
l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e
gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione
o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito
nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo
svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione
e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g)
di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di
esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma
3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni
e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6,
provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la
regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attivita' svolta. 8. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa
con la Conferenza unificata le modalita' di costituzione della apposita sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa
connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che
operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito
di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione
alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita'
concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui
al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli
4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di
incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco
regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della
efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul
mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione
dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie
per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o
accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e
garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori
stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalita' di trattamento dei dati personali di cui al presente
decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse
tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra
domanda e offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al
lavoratore la possibilita' di esprimere le preferenze relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle
disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate,
relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e
comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle
comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese
o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la
ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate
mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo
dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il
medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri
soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di
lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali,
alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore,
alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di
salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a
meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalita' di
svolgimento della attivita' lavorativa o che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa.
E' altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni
caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati
nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in
capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o
accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente,
compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie
di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai
soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse
sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di
qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni
di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al
4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione
del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso
di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento
con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle
parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento
rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I
fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruita',
rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di
gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla
gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi
1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla
entrata in vigore del presente decreto. 7. I contributi versati ai sensi dei
commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale,
dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma,
a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai
commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita' dei relativi
fondi.
Art. 13.
Misure di
incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e
di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in
presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con
adeguate competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con
contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici
mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di
mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra
indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o
speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al
comma 1 decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un
corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un
livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4
e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue
rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano
in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza.
Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai
lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della
attivita' formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente
competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso
entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla
data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al
competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali
che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza
e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano
anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8.
Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il
funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli
enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e
inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con le
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con
i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base
territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli
organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte
delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i
seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da
inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata
dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del
lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore
unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri
di congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a
favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo
di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche'
l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei
commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in
base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della
copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui
sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna
impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite
diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali
massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa
continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri
generali
1.A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro
di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del
lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso
sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile
da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli
accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del
lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa
continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che
permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze
proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati
presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e
120 della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale
del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti
tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta
nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e
flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della
innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province
autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi
informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze
definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e
delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni
dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle
attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come
riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi
svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i
rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa
delle basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli
Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del
presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e
4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere
dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni
di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e
monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso
lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e
delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del
Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro
sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui
alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della
Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di
monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di
riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al
comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua
nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione
da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di
cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma
precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto
conto delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche'
della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col
supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla
Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e
complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei
servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di
fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole
politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori
responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole
politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di
valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure
contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita'
e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di
sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il
Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno,
definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula
linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui
soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovra' farsi carico e
puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla
base degli studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute
nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra'
annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni
dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporra' una
propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima
richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando
altresi' le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli
studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale
dei lavoratori.
Capo IV Regime
sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo
della attivita' di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la
pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei
minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata
fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in ogni caso la confisca
del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita'
di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori
dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento
dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'
aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui
agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a
Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2,
chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500
a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione
dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva
viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con
proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie
forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni
amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori
di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa
comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori
di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della
sanzione minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della comunicazione
venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti
dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di
liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere
concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga
ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori
svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato
motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere
concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e
extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di
persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di
nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti,
per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di lavorazione,
l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente
impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi
di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il
contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto
di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e'
stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il
loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della
obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico,
nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare
al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi
previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti
devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di
inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore,
devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei
rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i
rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi
speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura
della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale
indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore
e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad
attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge
o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori
connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del
lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore
di lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la
riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del
2000, non si applicano in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore
di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto
a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello
dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con
riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati
autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati,
in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresi'
diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi
quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o
societa' cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di
servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma
e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
della attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita'
alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo'
prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni
cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per
la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni
superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo
di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e'
riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato
e' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta'
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione
nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo
quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e
garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il
lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o imprese di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di
liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro
che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi
utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa
vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto,
l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni
successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione
dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i
motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme
previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi
ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a
carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla
indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa
in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della
aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi
sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per
la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili
le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in
base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente
alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso
l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di
lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilita'
civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro
l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione
irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di
fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto
dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della
somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il
controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che
la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione
fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18,
quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica
finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una
ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di
somministrazione.
Capo II Appalto e
distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che
puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio
dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore
o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di
un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto
a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30. Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un
datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno
o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve
avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il
lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002,
n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa'
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti
consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. 3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo
alle singole societa' datrici di lavoro.
Art. 32.
Modifica
all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro
in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice
civile e' sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla
base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto
di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». 2. All'articolo
2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in
cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui
esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo
1676».
Titolo V TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di lavoro
intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito
decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente
puo' essere altresi' concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato
di disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di
45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti
alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
Art. 35
. Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o
soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del
contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore
che in ogni caso non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennita' di disponibilita',
ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di
lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro,
nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e
della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti
devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3
. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
collettivi, il datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento
del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennita' di
disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la
misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie,
corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso
garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La
misura di detta indennita' e' stabilita dai contratti collettivi e comunque non
e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' non matura il
diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al
comma che precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un
periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano
soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere
alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la
restituzione della quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo
successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del
danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal
contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale
i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennita' di
disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente
per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da
rendersi il fine settimana, nonche' nei periodi delle ferie estive o delle
vacanze natalizie e pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo
36 e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da
parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti
dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale.
Art. 38.
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta
e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente
non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a
parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del
lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, maternita', congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta
disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di
alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 36.
Art. 39.
Computo del
lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato
nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge,
in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre.
Art. 40.
Sostegno e
valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da
parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le
assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto
conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di
cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da
ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile il ricorso
al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34,
comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II Lavoro
ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo
di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale
contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma
1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore
resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o
previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro,
nonche' di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di
lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilita' della prestazione per
fatti attinenti a uno dei coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e
possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione
dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se,
su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda
disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o
parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un
normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice
civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di
entrambi i lavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256
del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in
forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del
lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto
da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse,
ferma restando la possibilita' per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la
modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i
lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con
cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei
soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina
applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata
alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel
presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto
stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a
favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44.
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta
e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve
ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a
parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori
coobbligati e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di
partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio
1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui
trattamento economico verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni
previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione
generale e obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della
indennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera,
settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori
contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a
tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andra' tuttavia
effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a
seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a
tempo parziale
Art. 46.
Norme di
modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche
e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: «a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali
unitarie possono determinare condizioni e modalita' della prestazione
lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi
nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli
professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368,
e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei
commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n.
368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3
e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1,
comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso
del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare in nessun
caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; j) all'articolo
3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale
possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,
concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma
3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore
di lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore
di lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata
della prestazione lavorativa.»; k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal
seguente: «8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la
collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro
un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente
della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal
seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di
contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono
soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto
scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di
assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive site
nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il
datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le
eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale
disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo
parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma
del sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso; q
) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a
partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice
provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione
equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari del
lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra
attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto
clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del
ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed
al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3,
commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare
direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle
disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche,
per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno
a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu'
favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione,
tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato
e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto
1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione del contratto di
apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente
normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto
quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni
ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del
titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del
bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti
principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione
della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto
di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di
erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato
professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta'
compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che,
in ogni caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante
e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche'
della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto
di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di
durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto
di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna
o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione
di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di
erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle
singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di
livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e
della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e
la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il
contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento
nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa
con le regioni e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento
dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle
regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle
professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e
della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e
normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria
di inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica
la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica della
formazione svolta secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In
caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1,
il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la disciplina previdenziale e
assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni e integrazioni.
Capo II Contratto di
inserimento
Art. 54.
Definizione e
campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un contratto di
lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle
seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove
anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue
anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano
privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita'
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica
in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento
quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i
soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il
sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a
scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori
che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al
termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso
o al termine del periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i
soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia
stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione
quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto
a scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso
applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei
lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale
di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di
inserimento e' la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti
bilaterali, le modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento
con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso
il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore, nonche' le
modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e
codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di
cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del
comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di
lavoro delle modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al
fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo
entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, le modalita' di definizione dei piani individuali
di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante
l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel libretto
formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma
scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale
di inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il
contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non
inferiore a nove mesi e non puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di
assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata
massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o
di quello civile, nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse
parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di
durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del
rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e dei
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di
inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono
stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di
inserimento.
Art. 59.
Incentivi
economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti
dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54,
comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi
di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i
tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un
giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'universita' o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di
addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non
superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella
massima in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante
non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non
sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani
al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini
estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142.
Titolo VII TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di
cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attivita' lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente,
salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i
partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la
pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o
programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo
contenuto caratterizzante, che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i
criteri per la sua determinazione, nonche' i
tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a
progetto, fermo restando quanto
disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve
essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di
riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore
a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 2. Il
collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con i
committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti
in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del
collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere
riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle
leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del
collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale,
che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in
caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae
per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto,
quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti
di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e'
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole
disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973,
n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente
capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni,
quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del
contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della
fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso
il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68.
Rinunzie e
transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute
nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti
in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del
presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di
lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di
lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
al committente.
Capo II Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo
di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate
o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare; c
) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a
calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a
compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro
accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere
prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi
per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione
i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio
ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro
condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per
prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5
all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della
prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono
consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto
al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in
misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in
misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a
titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla
riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative
entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro
accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare
proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di
cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS
e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio
e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso
un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e
affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei
lavori.
Titolo VIII PROCEDURE
DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalita'
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale
e a progetto di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di associazione
in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti
possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo. Art. 76. Organi di certificazione 1.
Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale
di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di
certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza
nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2,
esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati
con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del
comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, della universita' e della ricerca. Per ottenere la
registrazione le universita' sono tenute a inviare, all'atto della
registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie
di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le
commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi
alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua
dipendenza alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti
intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle
commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono
rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di
certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e' volontaria e
consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto
di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto
dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla
Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle
autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e'
destinato a produrre effetti. Le autorita' pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in
relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica
di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione,
per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle
altre autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e'
destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle
clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con
specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali
codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali vengono altresi' definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano
conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di
qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in
relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica
della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al
momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi
giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i
provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei
confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti
e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del
contratto oppure difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita' giudiziaria, le
parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione
anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo
contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede
di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia
davanti alla commissione di certificazione potra' essere valutato dal giudice
del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di
certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere
presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento
o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attivita' di
consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono
anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali,
sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo
programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta
qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II Altre ipotesi
di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e
transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma
1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a
certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice
civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83.
Deposito del
regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e'
estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono
attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di
certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella
sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono
costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84.
Interposizione
illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo
possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo
programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in
materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici
e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli
accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19
gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18,
quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n.
196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino
a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86.
Norme
transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia
delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali
di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede
aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu'
rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di
legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in
partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a
chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e
normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro
subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di
attivita', o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente
posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di
lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di
lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto
nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto
nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria
e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione
delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista
dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3
della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa
alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale gia'
autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le
norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito
a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per
esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del
presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro
di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione
solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La
vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente
nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica
amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) chiede
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato
puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico
di regolarita' contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente,
prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto
della presentazione della denuncia di inizio attivita', il nominativo
dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale
per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in
materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma
2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai
fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi interconfederali la gestione
della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione
collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti
dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
Testo in vigore dal 24 ottobre